CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
I. Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali disciplinano l’acquisto da parte di Fly Electronics s.r.l. (di seguito FLY) di beni e/o di servizi forniti e/o prodotti da terzi (di seguito, Fornitore). Ogni singolo contratto e/o accordo di fornitura è regolato dalle presenti condizioni generali di acquisto, che in caso di difformità̀ prevarranno sulle condizioni di vendita del Fornitore, fatta eccezione per le deroghe espressamente indicate nell’ordine di acquisto proveniente da FLY. Inoltre, eventuali condizioni di fornitura previste nell’ordine di acquisto difformi rispetto alle presenti condizioni generali prevarranno su queste ultime.
II. Ordini di Acquisto e perfezionamento del singolo accordo di fornitura
1. A seguito di presentazione da parte del Fornitore di apposita offerta tecnica/preventivo, verrà̀ redatto da FLY e trasmesso via fax al Fornitore un ordine di acquisto per iscritto che conterrà̀ i seguenti elementi:
- numero d’ordine;
- descrizione dettagliata dei beni e/o dei servizi richiesti, facendo ove occorra riferimento ad allegati e documenti tecnici;
- indicazione delle quantità̀ richieste;
- data, luogo di consegna, indicando l’eventuale penale prevista per il ritardo e se le spese di trasporto sono a carico di FLY (porto assegnato) ovvero a carico del Fornitore, quale mittente (porto franco);
- modalità̀ di trasporto (via terra, su ruota o per ferrovia, via mare, aereo);
- il prezzo unitario e totale di ciascun bene o servizio da fornire;
- termini e modalità̀ di pagamento;
- termine di validità̀ dell'ordine, entro il quale dovrà̀ pervenire l’accettazione da parte del Fornitore ovvero avvenire l'esecuzione dell'ordine da parte del Fornitore.
2. Ogni singolo accordo di fornitura si perfezionerà̀ nel momento in cui il Fornitore invierà copia della sua conferma d’ordine.
3. L’ordine di acquisto si riterrà̀ altresì̀ accettato passati 7 giorni dall’invio dello stesso
4. Ogni comunicazione scritta del Fornitore relativa all’ordine dovrà̀ riportare sempre il riferimento al numero dell'ordine di acquisto.
III. Obblighi del Fornitore
1. Nell’esecuzione della fornitura il Fornitore dovrà̀ avvalersi di dipendenti, collaboratori e/o consulenti (di seguito, Incaricati) qualificati, dotati di specifiche competenze tecniche e di comprovata esperienza in relazione alla tipologia di beni e/o servizi commissionati.
2. Previa autorizzazione di FLY il Fornitore potrà̀ affidare in parte a subfornitori (di seguito Subfornitori) qualificati ed idonei la realizzazione di beni e/o servizi oggetto della fornitura, sotto la propria direzione ed esclusiva responsabilità̀.
3. Il Fornitore si impegna ad assolvere regolarmente agli obblighi di carattere retributivo, contributivo (previdenziale ed assistenziale) e fiscale relativi ai propri incaricati e garantisce ex art 1381 cod. civ. che i propri subfornitori facciano altrettanto, mantenendo FLY manlevata ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità̀ per eventuali inosservanze da parte del Fornitore e/o degli Incaricati e subappaltatori dal medesimo impiegati.
4. Il Fornitore si impegna a consegnare a FLY la documentazione tecnica relativa alle forniture, quale il certificato di conformità̀ dei prodotti ed il manuale per il montaggio, l’uso e la manutenzione dei beni e/o servizi forniti.
IV. Prezzi
I prezzi concordati e riportati nell’ordine di acquisto sono stati definiti a seguito dello svolgimento di trattativa commerciale tra FLY ed il Fornitore, il quale riconosce che gli stessi sono competitivi se comparati sul mercato nazionale e internazionale, remunerativi e di sua integrale soddisfazione.
V. Oggetto della fornitura
1. Faranno parte integrante della fornitura, oltre ai singoli beni e/o servizi realizzati per ordine di FLY:
- l’acquisto da parte di FLY della proprietà̀ di tutti i documenti ed elaborati tecnici realizzati dal Fornitore e/o eventuali suoi subfornitori in riferimento allo specifico progetto o prodotto indicato nell’ordine di acquisto, nonché́ di ogni altro documento necessario per il montaggio, la manutenzione e l’uso dei beni e/o servizi forniti o comunque richiesto come parte della fornitura;
- i più̀ ampi diritti d’uso a favore di FLY, trasferibili a terzi, dei diritti di proprietà̀ industriale del Fornitore (marchi, invenzioni, disegni e modelli) relativi ai beni e/o servizi realizzati dal Fornitore, inclusi i relativi metodi e processi di produzione;
- il diritto di FLY di effettuare o far effettuare riparazioni o modifiche dei beni o dei documenti forniti, nonché́ di produrre o far produrre eventuali parti di ricambio.
2. Le quantità̀ ordinate sono vincolanti. FLY si riserva il diritto di rifiutare eventuali eccedenze a totale ed esclusivo carico del Fornitore.
VI. Sistema di qualità̀
1. Il Fornitore si impegna ad adottare, implementare e attuare un sistema di qualità̀ definito - tenuto conto delle proprie attività̀ ed esigenze specifiche - in conformità̀ con le più̀ recenti normative. Il Fornitore conserverà̀ un archivio della documentazione relativa a visite ispettive sia interne che esterne e la renderà̀ disponibile agli incaricati di FLY n in caso di richiesta. Il Fornitore si rende altresì̀ disponibile a consentire a FLY di effettuare in ogni momento accessi, sopralluoghi e visite ispettive negli uffici e stabilimenti produttivi del Fornitore e/o di eventuali subfornitori, da parte di incaricati di FLY, del suo cliente e delle autorità preposte alle aree pertinenti di tutti i siti, a ogni livello della catena di fornitura, coinvolti nell’attività commissionata e a tutte le registrazioni applicabili, per verificare la osservanza del sistema di qualità̀.
2. In ogni caso, a prescindere dal fatto che il sistema di qualità̀ del Fornitore sia stato o meno certificato da un ente certificatore autorizzato, il Fornitore farà̀ uso, sia nella prassi operativa di produzione che nelle verifiche intermedie o finali dei beni prodotti, solo di strumenti di prova, misurazione e controllo debitamente calibrati con calibrazione valida e certificata da ente autorizzato. I relativi certificati con evidenza della data di scadenza dovranno essere resi disponibili a richiesta di FLY.
VII. Termini di consegna
1. Le date di consegna indicate nell’ordine di acquisto sono vincolanti per il Fornitore e sono da considerarsi essenziali ai fini della corretta esecuzione dell'ordine.
2. FLY si riserva inoltre il diritto di non accettare la consegna dei beni e/o servizi in caso di forniture eseguite in anticipo rispetto alla data stabilita e di chiedere la consegna in conformità̀ con i termini indicati nell’ordine.
3. Il Fornitore dovrà̀ in ogni caso informare tempestivamente per iscritto FLY in caso di insorgenza di difficoltà di esecuzione, impedimenti e/o imprevisti che possano causare un ritardo nelle consegne di quanto ordinato.
VIII. Trasporto e ricevimento beni
1. L’indirizzo valido per la consegna è quello indicato nell’ordine di acquisto. Il Fornitore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo i beni a FLY nel luogo indicato nell’ordine di acquisto. Eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla consegna effettuata in luogo diverso da quello indicato nell’ordine di acquisto saranno comunque a carico del Fornitore.
2. Il documento di trasporto (DDT) che accompagna i beni dovrà̀ riportare sempre il n° di ordine di riferimento, quale condizione necessaria ed essenziale per il pagamento delle fatture del Fornitore: in mancanza di ciò̀ le fatture non saranno liquidate. Ogni DDT dovrà̀ contenere un elenco dettagliato dei beni, che dovranno essere descritti come indicato nella riga d’ordine corrispondente. In difetto di quanto sopra indicato, FLY si riserva di rifiutare la consegna dei beni, ovvero, a sua discrezione, di addebitare al Fornitore i costi sostenuti per l’identificazione dei beni stessi.
3. Ogni singolo pezzo o collo consegnato dovrà̀ essere identificato da una etichetta riportante le indicazioni minime necessarie affinché́ il bene possa essere inequivocabilmente identificato e messo in corrispondenza con la sua relativa riga d’ordine (di norma: n. d’ordine, codice prodotto)
4. Per ogni spedizione/consegna di beni, diretta a FLY e/o a terzi dalla medesima indicati nell’ordine di acquisto, il Fornitore dovrà̀ tempestivamente emettere la relativa fattura e trasmettere o fare comunque avere a FLY – in caso di consegna a terzi - i relativi DDT firmati per ricevuta e con indicazione di data e luogo di ricevimento. Di regola, la consegna dei beni avverrà̀ in un’unica soluzione; in caso di consegne parziali (se queste sono accettate da FLY) ogni DDT dovrà̀ riportare l’indicazione di consegna parziale o a saldo.
5. I materiali pericolosi dovranno essere imballati a cura e sotto la responsabilità̀ del Fornitore in accordo alle leggi vigenti e alle normative applicabili; gli imballi dovranno riportare le etichettature richieste dalle norme internazionali di sicurezza per il trasporto di tali materiali, tenendo conto del tipo di trasporto previsto come definito nell’ordine di acquisto (terra/mare/aereo). Ogni requisito applicabile relativo alla documentazione per la manipolazione, conservazione e trasporto in sicurezza dei beni, alla capacità e al tipo di contenitore da utilizzarsi nonché́ alla protezione da prevedere dovrà̀ essere soddisfatto a cura ed oneri del Fornitore. In caso di trasporto per ferrovia sarà̀ cura del Fornitore emettere la documentazione di trasporto nella forma richiesta dal vettore. Ogni eventuale danno derivante da negligenza in merito a quanto sopra rimarrà̀ a carico del Fornitore. Il Fornitore terrà FLY manlevata e indenne da qualsiasi pregiudizio che dovesse derivare dall’inosservanza dei suddetti obblighi gravanti sul Fornitore.
IX. Revoca dell’ordine e recesso da parte di FLY
FLY può̀ in ogni momento revocare l’ordine di acquisto e/o recedere dall’accordo di fornitura in caso di revoca dell'ordine da parte del cliente finale di FLY, ovvero qualora FLY ritenga opportuno interrompere la fornitura per cogliere altre opportunità sul mercato, dandone preventiva comunicazione scritta al Fornitore, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo email o fax; al ricevimento di tale comunicazione il Fornitore dovrà̀ sospendere immediatamente ogni attività̀ relativa all’ordine di acquisto.
X. Fatturazioni e pagamenti
1. I pagamenti saranno effettuati nei termini previsti nell’ordine di acquisto, indipendentemente da eventuali anticipi nelle consegne rispetto alla data stabilita.
2. In mancanza di diverse indicazioni nell’ordine di acquisto, le fatture del Fornitore saranno liquidate a 90 giorni data fattura fine mese tramite bonifico bancario al completamento della fornitura, previa emissione e trasmissione da parte del Fornitore della relativa fattura.
3. In ogni fattura si dovrà̀ fare riferimento al numero d’ordine, le fatture mancanti di tali dati e/o incomplete saranno respinte.
XI. Garanzia contrattuale di conformità̀ – clausola risolutiva
1. Il Fornitore ha l’obbligo di consegnare a FLY e/o ai terzi clienti dalla stessa indicati beni/servizi forniti conformi ai requisiti previsti nell’ordine di acquisto e/o nell’accordo di fornitura, esenti da vizi o difetti di funzionamento, idonei all’uso normale e/o all’uso particolare a cui sono destinati e realizzati nel rispetto delle leggi e normative applicabili.
2. La garanzia contrattuale di conformità̀ prestata dal Fornitore ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dal completamento della fornitura, salvo il caso in cui nell’ordine di acquisto e/o nell’accordo di fornitura sia previsto un test operativo di verifica e di accettazione dei beni, nel qual caso il periodo di garanzia contrattuale decorrerà̀ dalla data di superamento di tale test e di accettazione della fornitura da parte di FLY. Ogni eventuale approvazione da parte di FLY di disegni o di documenti prodotti dal Fornitore così come ogni eventuale accettazione dei beni/servizi forniti non solleverà̀ in alcun modo il Fornitore dalle proprie responsabilità̀ assunte con l’accettazione dell’ordine di acquisto in merito alla garanzia di conformità̀ prestata.
3. Eventuali vizi o difetti di conformità̀ riscontrati da FLY dovranno essere denunciati per iscritto al Fornitore entro 2 (due) mesi dalla relativa scoperta, indicando la descrizione precisa del difetto rilevato. La denuncia non è necessaria se il Fornitore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato
4. FLY potrà̀ chiedere, a sua scelta, al Fornitore di riparare i beni o di sostituirli, senza spese in entrambi i casi. Il Fornitore provvederà̀ ad effettuare le riparazioni o le sostituzioni richieste nel tempo più̀ breve possibile, sopportando tutti gli oneri conseguenti ivi inclusi eventuali oneri accessori (spese di trasporto, mano d’opera e materiali).
5. In caso di urgenza o di inadempienza/intempestività̀ da parte del Fornitore nell’effettuare le riparazioni o le sostituzioni previste dalla garanzia, FLY potrà̀ a provvedervi di propria iniziativa addebitando i relativi oneri al Fornitore, che sarà̀ tenuto a rimborsarli a semplice richiesta, dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi. La suddetta facoltà̀ non pregiudica in ogni caso il diritto di FLY di richiedere una congrua riduzione di prezzo, di revocare l’ordine di acquisto o di risolvere l'accordo di fornitura quando la riparazione e la sostituzione sono impossibili;
6. Le parti sostituite in garanzia dal Fornitore godranno di un uguale periodo di garanzia, con decorrenza dalla data di sostituzione.
XII. Forza Maggiore
1. Il Fornitore non sarà̀ considerato responsabile per eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti ad eventi di forza maggiore, intendendosi per tali eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile come guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi o altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà̀ delle parti ed aventi carattere di imprevedibilità̀.
2. Non sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ritardi dovuti a:
- fermata e/o sospensione dell'attività̀ del Fornitore imposta dalle Autorità̀ per inosservanza delle norme di sicurezza da parte del Fornitore;
- ritardi del Fornitore nell’approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- ritardi nelle consegne dei subfornitori del Fornitore;
- scioperi limitati alle sedi ed ai dipendenti del Fornitore, inclusa la micro conflittualità̀, gli stati di agitazione, nonché́ la partecipazione da parte dei dipendenti del Fornitore a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria.
3. Il verificarsi di eventi di forza maggiore dovrà̀ essere tempestivamente segnalato per iscritto dal Fornitore, entro 24h (ventiquattro ore) dal verificarsi dell'’evento. Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza maggiore e sulla sua prevedibile durata. FLY si riserva di richiedere al Fornitore, in aggiunta alla predetta dichiarazione scritta, una certificazione della CCIAA del luogo ove il Fornitore svolge la sua attività̀, o di altre autorità̀ riconosciuta da FLY, attestante la veridicità̀ dei fatti indicati nella suddetta dichiarazione.
4. Qualora gli eventi di forza maggiore persistano, o se ne preveda la persistenza per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, FLY ed il Fornitore si incontreranno per definire i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione dell'accordo di fornitura. Nel caso di persistenza dell'’evento di forza maggiore per oltre 30 (trenta) giorni, o per il diverso maggior termine concordato tra le parti, FLY avrà̀ il diritto di risolvere l’accordo di fornitura ai sensi dell'articolo XIV. In ogni caso il Fornitore dovrà̀ impegnarsi nell’approntare tutti i possibili rimedi al fine di ridurre gli effetti dannosi indotti a FLY dall’evento di forza maggiore.
XIII. Divieto di pubblicità̀ – obbligo di riservatezza
1. Ogni riferimento all’ordine di acquisto o ai rapporti intercorrenti tra FLY e Fornitore nel materiale pubblicitario prodotto dal Fornitore o nelle comunicazioni a terzi da parte di quest’ultimo dovranno essere preventivamente approvati per iscritto dall’Acquirente.
2. Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri incaricati e subfornitori, pena il risarcimento dei danni subiti da FLY, a non divulgare notizie informazioni, dati, documenti relativi ai prodotti, ai piani, all’attività̀, ai metodi e processi produttivi, all’organizzazione, ai rapporti commerciali e contrattuali di FLY con terzi (di seguito, Informazioni Riservate), di cui sia venuto a conoscenza in occasione delle forniture al medesimo commissionate, indipendentemente dal fatto che le Informazioni riservate siano state o meno rese disponibili da parte di FLY.
3. Le Informazioni Riservate comprendono tutti gli atti e le attività̀ svolte dal Fornitore per effettuare le forniture commissionate da FLY. Non rientrano invece tra le Informazioni Riservate quelle per le quali il Fornitore possa dimostrare che:
- erano già̀ a sua conoscenza, ovvero di dominio pubblico, al momento in cui sono state comunicate da FLY
- dopo essere state comunicate, diventino di dominio pubblico per ragioni che nulla hanno a che vedere con una inadempienza del Fornitore e/o degli incaricati e/o dei subfornitori dal medesimo impiegati, rispetto agli obblighi di riservatezza previsti dalle presenti condizioni generali di acquisto.
4. Il Fornitore si impegna, anche con riferimento ai propri Incaricati e/o Subfornitori: a) a considerare le Informazioni Riservate come strettamente confidenziali ed a adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di tali informazioni; b) a non usare le Informazioni Riservate in alcun modo che possa arrecare danno a FLY; c) a non divulgare le Informazioni Riservate, fatta eccezione per i casi in cui la divulgazione risponda ad una necessità legale o di adempimento di direttive di un’Autorità̀ di vigilanza, ovvero ad Incaricati, Subfornitori, agenti, professionisti e agenti a cui la conoscenza di tali informazioni sia strettamente necessaria ai fini dell’esecuzione delle forniture, fermo l’impegno del Fornitore ad informare tali soggetti in merito all’obbligo di riservatezza ed ai limiti di utilizzo delle Informazioni Riservate.
5. Gli obblighi di riservatezza resteranno comunque validi per 10 (dieci) anni dal completamento della fornitura.
6. Tutta la documentazione resa disponibile al Fornitore per l’espletamento dell’ordine rimane di proprietà̀ di FLY e dovrà̀ essere restituita a semplice richiesta di FLY.
XIV. Risoluzione dell’accordo di fornitura
FLY potrà̀ risolvere l’accordo di fornitura ai sensi dell'’art.1456 cod. civ., nei seguenti casi:
1. inosservanza e/o violazione delle specifiche tecniche fornite da FLY ed indicate nell’ordine di acquisto;
2. ritardo nella fornitura da parte del Fornitore superiore a 10 (dieci) giorni, fatto salvo il diritto di richiedere al Fornitore il risarcimento dei danni subiti per il ritardo, a prescindere dalla previsione di una eventuale penale contenuta nell’ordine di acquisto;
3. qualora il Fornitore non provveda alla riparazione e alla sostituzione del bene;
4. qualora gli eventi di forza maggiore previsti dall’articolo XII, comma 4 persistano per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni o al diverso maggior periodo eventualmente concordato tra le parti caso per caso;
5. violazione da parte del Fornitore delle norme vigenti in materia di trattamento economico del proprio personale, di contributi previdenziali ed assistenziali e di disposizioni in materia di sicurezza antinfortunistica;
6. per ritardati pagamenti dei debiti del Fornitore verso i propri subfornitori;
7. insolvenza del Fornitore, suo assoggettamento a liquidazione volontaria, a concordato stragiudiziale, fallimento o ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942 n.267, ovvero in presenza di indizi univoci tali da far presumere che il Fornitore stia per essere sottoposto a tali procedure;
8. La risoluzione dell'accordo di fornitura potrà̀ essere comunicata in via immediata al Fornitore mediante email, ovvero, a scelta di FLY, potrà̀ essere preceduta da previa diffida ad adempiere, mediante formale intimazione per iscritto al Fornitore a porre rimedio ai fatti contestati entro il termine di 15 (quindici) giorni), decorso il quale l’accordo di fornitura con il Fornitore dovrà̀ intendersi risolto di diritto e FLY avrà̀ diritto al risarcimento dei danni.
9. Nei casi previsti dal comma 1 FLY avrà̀ comunque diritto ad esercitare l’opzione di ritirare le materie prime o i semilavorati o altri materiali di interesse, provvedendo al pagamento di un equo corrispettivo.
XV. Modifica dell'ordine di acquisto
Eventuali modifiche d’ordine saranno valide solo se concordate e provate per iscritto, a pena di nullità̀ ex art.1352 cod. civ., e non pregiudicheranno comunque la validità delle restanti condizioni non soggette a modifica.
XVI. Scindibilità delle clausole
L’eventuale nullità̀, annullamento e/o inefficacia di una o più̀ clausole delle presenti condizioni generali di acquisto non inficia la validità̀ delle restanti clausole, che conserveranno comunque la loro validità̀ ed efficacia.
XVII. Trattamento dei dati personal
Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice della privacy) e dei diritti dell'’interessato previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003, autorizzando il trattamento dei propri dati personali, dei propri incaricati e subfornitori e la relativa comunicazione ai soggetti elencati nell’informativa stessa, per le finalità ivi indicate.
XVIII. Diritto di accesso
Autorizzazione ad accedere ad informazioni, registrazioni, strutture del fornitore da parte dell’organizzazione, del Cliente, delle Regolatori Authority proposte al controllo;
XIX. Accettazione termini
Superati i 15gg dall’invio delle presenti condizioni, queste si ritengono accettate globalmente dal fornitore e non si accetteranno modifiche.
XX. Legge applicabile e foro esclusivo competente
Alla fornitura di beni e servizi si applicherà̀ la legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra FLY e il Fornitore in relazione all’interpretazione e/o all’esecuzione delle presenti condizioni generali di acquisto e di ogni singolo accordo di fornitura dalle stesse disciplinato, sarà̀ competente in via esclusiva il Foro di Milano.
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